TRASPARENZA

La Fondazione opera con:

  • I proventi finanziari derivati dall’investimento del patrimonio mobiliare;
  • Erogazioni liberali di singoli o Associazioni che ne condividono le finalità;
  • Il 5 per mille.

PROVENTI FINANZIARI

La Fondazione ha un capitale finanziario gestito con il criterio dell’eticità e della prudenza.

Sosteniamo Banca Etica di cui siamo soci.

Il calo dei tassi di interesse di questi ultimi anni, ha ridotto notevolmente le rendite annuali della Fondazione.

DONAZIONI

La Fondazione è nata da una donazione iniziale e da diverse donazioni successive.

La sua natura giuridica le permette di ricevere o rifiutare donazioni e lasciti testamentari.

La Fondazione è iscritta al RUNTS e gode dei relativi vantaggi fiscali.

Le donazioni private possono essere scaricate nella dichiarazione dei redditi e godono di un recupero fiscale pari al 30% in base alla normativa fiscale vigente.

Per godere di tale beneficio, le donazioni, devono essere accompagnate da copia del bonifico bancario e da relativa ricevuta rilasciata dalla segreteria della Fondazione.

Nessuno è autorizzato ad effettuare telefonate o visite domiciliari con richieste di denaro o beni materiali per conto della Fondazione.

5 PER MILLE

La Fondazione è inserita nell'elenco nazionale degli Enti che possono essere destinatari del 5 per mille.

Come risulta dagli elenchi ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, ha beneficiato in misura del:

  • percepiti nel 2012        €    536,44 Contributo popolazioni terremotate Emila Romagna         
  • percepiti nel 2013        €    728,26 Sostegno Associazione Pantagruel - Aiuto carcerati a Firenze
  • percepiti nel 2014        €    617,44 Contributo Associazione Amici dell'Oncologia
  • percepiti nel 2015        €    539,19 Contributo per progetto costruzione scuola rurale a Nanonbera - Madagascar
  • percepiti nel 2016        €    768,78 Contributo per progetto parrucche Associazione Amici dell'Oncologia
  • percepiti nel 2017        € 1.013,03 Contributo per acquisto di un'auto Associazione Amici dell'Oncologia
  • percepiti nel 2018        €    984,14 Sostegno ai migranti a Caltanissetta
  • percepiti nel 2019        €    981,02 Contributo per progetto laboratorio di cucito in Mozambico
  • percepiti nel 2020        €    663,75 Progetto Am.A- 2°Scuola rurale in Madagascar
  • percepiti nel 2020        €    488,12 Progetto Am.A - 2°Scuola rurale in Madagascar
  • percepiti nel 2021        €    808,18 Progetto Am.A - 3° Scuola rurale in Madagascar
  • percepiti nel 2022        € 2.157,57 Progetto accoglienza profughi Afgani
  • percepiti nel 2023        € 1.427,62 Contributo a sostegno dell'emergenza alluvione a Faenza
  • percepiti nel 2024        € 1.598,33 Progetto Farmaci per Cuba

COMPENSI E SPESE DI SEGRETERIA

Dall’atto della costituzione ad oggi non sono stati erogati compensi al presidente, segretario e amministratori: tutto il C.d.A. opera su base volontaria.

Le spese di segreteria sono limitate alle spese vive.

COSTITUZIONE

La Fondazione Zia Nati -  è stata costituita l’8 novembre 2007

PERSONALITA' GIURIDICA

CODICE FISCALE

90027170167

E.t.s.

STATUTO

La Fondazione è regolamentata da uno statuto che viene riportato integralmente qui di seguito

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - DENOMINAZIONE
E’ costituito per volontà della signora Bellini Natalina Gemma ai sensi del D. Lgs.117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato,"FONDAZIONE ZIA NATI" che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione el Registro Unico Nazionale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017. l'Ente, di seguito detto "Fondazione" ha l'obbligo di inserire l'acronimo "Ets" o la locuzione" Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art.2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Piario (Bg).

L’eventuale trasferimento in altra sede potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza l’obbligo di modifica statutaria.
Potrà provvedere nei termini di legge all’istituzione di sedi secondarie.
La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 - SCOPO E ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attivitàdi interesse  generale ai sensi dell'art.5 D.Leg. 117/2017:

a) interventi  e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e succesive modificazioni,

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, N. 125, e successive modificazioni;

f) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotto di cui alla Legge 19 agosto 2016, N. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili,sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, N. 53, e gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

La Fondazione, tenuto conto anche delle risorse preferibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sulla base della definizione  di programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità, può concentrare gli interventi a favore di uno o più  settori fra quelli sopra indicati, avuto anche riguardo agli interventi programmati degli altri enti ed  istituzioni operanti nel territorio di competenza.

In particolare, la Fondazione curerà:

il sostegno delle popolazioni povere della terra attraverso la realizzazione di opere di aiuto umanitario e la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo, di volontariato e di sostegno alle popolazioni di territori in via di sviluppo o colpiti da guerre, calamità naturali e disastri ambientali e di tutti i Paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza che attraverso l'aiuto offerto a missionari, sacerdoti, religiose e laici che operino direttamente sul territorio interessato.

La diffusione della cultura della pace, della solidarietà e dell'ecumenismo, con interventi mirati alla paura delle diversità.

La Fondazione può accettare donazioni liberali o lasciti.

L’attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, recante i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare o promuovere, in base a modalità di programmazione pluriennale, onde assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi  nonchè collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, cooprdinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'articolo 4 c.2 D.Lgs n. 177 2017.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può, altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione.

La Fondazione può costituire, o partecipare a Fondazioni di diritto privato, aventi finalità analoghe alle proprie.

TITOLO 2 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

 

TITOLO II

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.4 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalla dotazione di titoli e di denaro descritta ed indicata nell’atto costitutivo della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante.

Il  patrimonio  conferito potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzate, che con delibera del consiglio di Amministrazion, può essere  destinata ad incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;

F.  avanzi di amministrazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. lgs.n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

 

Art. 5 - RISORSE FINANZIARIE
La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali:

  • con le rendite derivanti dal proprio patrimonio;
  • con gli eventuali contributi assegnati da persone fisiche, giuridiche sia pubbliche che private;
  • con eventuali liberalità non destinate espressamente al fondo di dotazione;
  • con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

La Fondazione nell’amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenere un’adeguata redditività.
Il Consiglio di amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle'attivitò statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi , riserve o capitale, comunque denominati, durante la  vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori,  amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consultivo annuale.
Il bilancio è approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Il consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno successivo.

TITOLO 2 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art.7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Segretario.

Art. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
“La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri.--------------------------------------------

E’ membro di diritto del Consiglio di amministrazione della fondazione la signora Bizioli Emanuela (o persona da questi delegata) o in mancanza di questa il più prossimo dei parenti della Fondatrice signora Bellini Natalina Gemma nata a Villa d’Ogna ( Bg) l’11 giugno 1933 ed in caso di parità di grado il più anziano; il membro di diritto assume la carica di Presidente della Fondazione.------------------------------------------------------------------------------

Gli altri membri del consiglio di Amministrazione vengono nominati dal membro di diritto tra le candidature che dovranno essere avanzate dai membri del Consiglio di amministrazione uscente i quali dovranno prendere in considerazione solo persone che con le proprie opinioni e attività hanno mostrato un legame con lo scopo della Fondazione e non possono essere in alcun modo candidate persone con precedenti penali o contatti malavitosi- mafiosi.-----------------------------------------------------------------------------------

Nel caso in cui il membro di diritto non dovesse provvedere alla nomina degli altri membri del Consiglio di Amministrazione provvederà l’Autorità competente.------------------------------------------------------------------------------

La durata del Consiglio di Amministrazione è di 4 (quattro) anni, con la possibilità di essere rinominati.------------------------------------------------------

Il Presidente resterà in carica sino alle sue libere dimissioni.--------------------

Se durante la durata in carica uno o più membri del Consiglio di Amministrazione si ritirano, è necessario nominare altri per sostituirli per il periodo restante. Le candidature dovranno essere avanzate da un membro del Consiglio di Amministrazione che prenderà in considerazione solo persone che con le proprie opinioni e attività hanno mostrato un legame con lo scopo della Fondazione.-----------------------------------------------------------------------

E’ possibile escludere un membro del Consiglio di Amministrazione per motivi fondati, uno di questi è dato dall’aver leso i propri impegni nei confronti della Fondazione o non essere più in grado di esercitare nel modo dovuto alla sua carica. Il Consiglio di Amministrazione decide con una maggioranza di due terzi in merito all’esclusione dei suoi membri.-------------

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.---------------

In caso di parità di voti nel consiglio, prevale il voto del Presidente.-----------

I componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio e salvo che qualcuno di essi sia chiamato alla carica di segretario.---------------------------------------------------------------------

In particolare il Consiglio di Amministrazione:------------------------------------

  1. Approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria.--------------------------------------------------------------
  2. Delibera le modifiche allo statuto da sottoporre all’autorità competente per l’approvazione secondo le modalità di legge.-----------------------------
  3. Predispone programmi fondamentali per l’attività dell’Ente.---------------
  4. Delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.------------------------------------------------------------------------
  5. Forma i regolamenti interni e le istituzioni fondamentali sull’attività dell’Ente.---------------------------------------------------------------------------

Le delibere del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con l’intervento della metà più uno di coloro i quali sono intervenuti all’adunanza.----------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e straordinariamente ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri.-----------------------In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano.-----------------------------------------------------------“

 

Art. 9 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali.

Inoltre il Presidente:

  • convoca il consiglio di amministrazione e lo presiede pro- ponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
  • firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  • provvede all’esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;
  • adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 10 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.

Art. 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E NORME DI CHIUSURA
Qualora il consiglio di amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, fatta relativa richiesta all’Autorità Tutoria, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190, legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 12 – NORME RESIDUALI
Per qualsiasi altra materia non completata dal presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al dlgs 460/1997.

 

Letto, per approvazione si sottoscrive

 

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